20
Dic
2017
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FAQ SULLA CITTADINANZA ITALIANA AI FIGLI DELL’IMMIGRAZIONE ( #IusSoli_for_dummies)

1. UNO STRANIERO NATO IN ITALIA PUO’ GIA’ PRENDERE LA CITTADINANZA A 18 ANNI – FALSO (SOLO PARZIALMENTE VERO)
La Legge sulla cittadinanza N.91/1992 prevede che si acquisisca la cittadinanza:
  • Per ius sanguinis (dal latino, “diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. (art.1)
  • Se ha almeno un genitore che è ascendente di terzo grado (bisnonni) di un cittadino per nascita. ( = UN DISCENDENTE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA CHE POSSA DIMOSTRARE DI AVERE ALMENO UN BISNONNO CITTADINO ITALIANO) (ART.4)
  • Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta’, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data ( = DEVE ESSERE NATO IN ITALIA E DEVE AVER AVUTO LA RESIDENZA ININTERROTTAMENTE PER 18 ANNI; HA UN ANNO DI TEMPO PER CHIEDERLA. RIGUARDA CIRCA IL 5% DEI MINORI NATI E CRESCIUTI IN ITALIA)
2. I SUOI GENITORI POSSONO CHIEDERE LA CITTADINANZA PRIMA CHE DIVENTI MAGGIORENNE, CHE PROBLEMA C’E’? (FALSO – il problema c’è)
  • La cittadinanza può essere concessa (decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato su proposta del ministero dell’Interno – tempo previsto dalla legge 2 anni. Spesso si arriva anche a 3/4 anni, tant’è che con circolare del 2011 il Ministero degli Interno ha dovuto richiamare le Prefetture al rispetto dei termini previsti)
  • allo straniero con ascendenza diretta di terzo grado (art.4 di cui sopra) di un cittadino italiano
  • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
  • . (…)
  • al cittadino di uno Stato membro delle Comunita’ europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica ( = UN CITTADINO DI UNO DEI 28 STATI MEMBRI, PER ESEMPIO LA ROMANIA, DOPO 4 ANNI);
  • all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica (=COLORO CHE HANNO LO STATUS DI APOLIDI, COSÌ COME PREVISTO DALLA NORMATIVA, DOPO 5 ANNI;)
  • allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni in Italia ( = considerando i 10 anni di residenza + i tempi medi di attesa di accoglimento della domanda = almeno 12/14 anni dall’ingresso regolare in Italia. Considerando che di solito la domanda di cittadinanza viene inoltrata dopo qualche anno, quando si è stabilizzato il processo migratorio del nucleo familiare, è altamente probabile che i figli diventino maggiorenni nell’attesa della concessione di cittadinanza ai genitori. Esistono numerosi casi di famiglie con più figli il cui il fratello maggiore non ha cittadinanza italiana mentre i fratelli minori si perché nel frattempo i genitori sono diventati italiani)
3. BASTA CHIEDERE SUBITO ALLO SCADERE DEI 10 ANNI LA CITTADINANZA E LA OTTIENI (FALSO)
A. Oltre ai 10 anni di residenza legale in Italia (art 9 legge 91/1992), lo straniero deve dimostrare “il reddito minimo richiesto per presentare la domanda di € 8.500 per ogni anno del triennio precedente alla data in cui si presenta la domanda”
B. può integrare il proprio reddito con quello del nucleo familiare, ma in questi casi il minimo richiesto diventa di €11.500 in caso di coniuge a carico e di €550 in più per ogni figlio a carico ( = un capofamiglia con una moglie e tre figli deve dimostrare di avere un reddito minimo, negli ultimi 3 anni, pari a 13.500 euro. Sottolineo NEGLI ULTIMI 3 ANNI. Sono molti i casi in cui variazioni di reddito per ragioni lavorative non permettono di presentare la domanda SUBITO ALLO SCADERE DEI 10 ANNI della permanenza in Italia)
4. LA CITTADINANZA ITALIANA NON SERVE A NIENTE, SOLO A VOTARE. PER IL RESTO SE HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO E’ TUTTO UGUALE (FALSO)
A. l’ottenimento del permesso di soggiorno è regolato dalle legge. Vi rimando a questo Link del Post che spiega in parole semplici semplici la complessa legislazione a riguardo: http://www.ilpost.it/2017/04/27/permessi-di-soggiorno/
B. Non avere la cittadinanza italiana per i figli dell’immigrazione nati o cresciuti in Italia (e quindi italiani di fatto) implica:
a. Da maggiorenni rinnovare il permesso di soggiorno ogni anno o comunque in tutti i casi previsti dalla legge
b. Non avere nessun intoppo burocratico mai, perché altrimenti si rischia di non poterlo rinnovare e di non essere legalmente presenti nel paese in cui si è cresciuti e in cui risiede la famiglia.
c. Non avere la cittadinanza italiana implica non poter partecipare a concorsi pubblici, non potersi iscrivere a molti albi professionali, non poter fare sport agonistico, non poter accedere all’Erasmus se si è studenti universitari in Italia; non poter sentirsi appartenenti pienamente al paese in cui si è cresciuti e alla cui vita sociale, culturale, politica, economica ci si sente partecipi
d. Implica anche non poter votare e non poter partecipare attivamente alla vita politica del paese a cui si appartiene. Secondo un principio liberale (“no Taxation without representation), questo è un vulnus democratico (se pago le tasse devo poter decidere come i politici spendono i miei soldi)
5. CON LA NUOVA LEGGE VERRANNO TUTTI QUI A PARTORIRE E I FIGLI SARANNO CITTADINI ITALIANI (FALSO)
A. La nuova legge introduce il cd. “ius soli temperato:
– Saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati in Italia, di genitori stranieri almeno uno dei quali abbia un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. (per ottenere il quale ci sono precisi requisiti purtroppo abbastanza restrittivi)
6. GLI IMPONIAMO LA CITTADINANZA ITALIANA ANCHE SE NON VOGLIONO (FALSO)
– E’ necessaria la dichiarazione di volontà di un genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, all’ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del minore, entro il 18esimo anno.
– Se questo non succede, è il diretto interessato a richiederla, entro il 20esimo anno di età.
7. MA SE NON SONO NATI IN ITALIA NON CAMBIA NIENTE (FALSO)
la proposta di legge introduce il cd. IUS CULTURAE (diritto di cultura):
– Può ottenere la cittadinanza un minore straniero nato in Italia O arrivato entro i primi 12 anni CHE ABBIA FREQUENTATO REGOLARMENTE PER ALMENO 5 ANNI UNO O PIU’ CICLI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
LA RICHIESTA PUO (non DEVE) essere fatta dal genitore (a cui è richiesta la residenza legale = deve essere in regola con il permesso di soggiorno)
– Oppure dall’interessato entro i 20 anni (due anni dalla maggiore età)
8. POSSONO CHIEDERE LA CITTADINANZA LO STESSO ANCHE CON L’ATTUALE LEGGE (VERO, ma..)
– Non decorrono i termini previsti dalla legge attuale (10 anni)
– La cittadinanza non è “concessa” ma riconosciuta
– Il Ministero degli Interni deve dare il nulla osta entro 6 mesi (e non serve il decreto del Presidente della Repubblica entro 2 anni)
Per tutte le altre questioni inerenti al sangue italico, alla razza, alla religione, eccetera eccetera rimando al preambolo della Costituzione della Repubblica Italiana che è un  l’unica cosa che ci tiene insieme e tutela il nostro comune patto di convivenza, oltre al saper arrotolare gli spaghetti con la forchetta, bere l’espresso al bar e gesticolare con enfasi.
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